Legge n° 78 del 7 marzo 2001
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°
75 del 30 marzo 2001
Art. 1. (Principi generali)
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle
vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione,
il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative
a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
1. forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti
militari;
2. fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade
e sentieri militari;
3. cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
4. reperti mobili e cimeli;
5. archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
6. ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni
belliche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni
possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche
o d’arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del
4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale
e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità
nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali
e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo51
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490, di seguito denominato «testo unico».
Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)
1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione
delle cose di cui all’articolo 1, in conformità alla
presente legge e alle leggi regionali:
1. i privati in forma singola o associata, compresi comunanze,
regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
2. i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici
e i loro consorzi;
3. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
4. lo Stato.
2. L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo
1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate
alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia
fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del testo
unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè
le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli
interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione
delle cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione,
corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare
del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere,
alla Soprintendenza competente per territorio.
Art. 3. (Compiti dello Stato)
1. Lo Stato:
1. promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente
gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
2. promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate
operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori
ai fini degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;
3. può promuovere o concorrere agli interventi di cui all’articolo
2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali)
1. In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni
e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate
a tali finalità:
1. promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le
ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente
alle cose di cui all'articolo 1;
2. definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
3. individua le priorità, tenuto conto delle iniziative
già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo
2, comma 1;
4. realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari,
preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative
degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
5. può finanziare le iniziative degli altri soggetti di
cui all’articolo2, comma 1, tenuto conto delle priorità
individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con
le modalità di cui all’articolo 8;
6. cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi
pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli
privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione,
anche attraverso prestiti emostre itineranti, promuovendo fra
l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia,
della documentazione storica;
7. vigila sull’attuazione degli interventi e in particolare
su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori
onorari.
2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio
storico della Prima guerra mondiale.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì
il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai
componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri
per i beni e le attività culturali, degli affari esteri
e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente
legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi
annuali definiti dai citati Ministeri conriferimento all’attuazione
della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
1. i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
2. le priorità di cui al comma 1, letterac);
3. i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui
al comma1,lettera e);
4. il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate
a tali finalità:
1. può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo2,
comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare
mediante l’impiego delle Truppe alpine;
2. cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero
per i beni e le attività culturali nell’attuazione
del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f).
A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello
Stato maggiore dell’Esercito ha carattere di priorità
la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale,
negli archivi centrali e in quelli periferici.
Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri)
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità,
il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali e il Ministero della
difesa, promuove e coordina:
1. la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono
sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative
di cui all’articolo1;
2. la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative
all’estero;
3. la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università,
enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la
ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni)
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza
ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle
loro delegate dalla legislazione vigente:
1. promuovono e coordinano gli interventi di cui all’articolo
2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle
priorità e assicurando la conformità ai criteri
tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 4, favorendo
in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici
e lo svolgimento di attività formative e didattiche;
2. possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui
alla lettera a);
3. disciplinano con legge l’attività della raccolta
di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli
9 e 10.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge
nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A
tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati
ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.
Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli
interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza
competente per territorio:
1. il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto
diassenso del titolare del bene;
2. una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione
e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento
e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale
dei lavori;
3. l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei
lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei
limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone
la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della
domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione
demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità
di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle
richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente
da altri soggetti pubblici.
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi
al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore
storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte
dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco
del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data
del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e,
ove nota, la provenienza.
Art. 10. (Sanzioni)
1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di
manutenzione sulle cose di cui all’articolo1, comma 2, lettere
a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo
2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita
o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di
esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche
materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca
diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno
e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo
9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a lire un milione.
Art. 11. (Norme di spesa e finali)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata
la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire
un miliardo.
3. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzato un
limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue
a decorrere dall’anno 2001.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell’anno 2001,
con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui
al comma 3. Si applica l’articolo 8, comma 2. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati
criteri e modalità per l’attuazione del presente
comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari
e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate
nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse
disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per
i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti
e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate
dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni
dal 2000 al 2015, si provvede:
1. per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dellostato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali;
2. a decorrere dall’anno 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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